L’Organo di Revisione può essere monocratico o collegiale, secondo quanto deliberato dall’assemblea, che ha facoltà di nominarlo.
I membri dell’Organo di Revisione possono anche essere scelti tra i non associati. Se collegiale, l’Organo di Revisione è composto da tre membri effettivi e due supplenti. La carica di Presidente spetta al soggetto designato dall’assemblea.
L’Organo di Revisione ha il compito di:
- controllare la gestione contabile dell’Associazione ed effettuare, in qualunque momento, gli accertamenti di cassa; redigere la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all’assemblea;
- vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie.
La carica di revisore è incompatibile con quella di consigliere.
I membri dell’Organo di Revisione durano in carica quattro esercizi, scadono con l’assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo al quarto esercizio, e sono rieleggibili.
I membri dell’Organo di Revisione possono assistere alle riunioni del Consiglio di Presidenza.
Alle riunioni dell’Organo di Revisione si applicano le disposizioni dell’art. 8 del presente statuto, in quanto compatibili.
