L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Presidenza composto da sette membri, tra i quali il Presidente, eletti dall’Assemblea.

Il Presidente e almeno tre altri membri sono eletti tra gli associati che siano professori universitari di ruolo di prima fascia, ed almeno due tra associati appartenenti ad altre categorie.

Le candidature per l’elezione del Presidente e degli altri membri del Consiglio di Presidenza sono liberamente presentate dai Soci, interpellati per corrispondenza, almeno tre mesi prima della data fissata per l’assembla che procederà alla nomina del nuovo Consiglio.

Ciascun Socio può proporre una sola candidatura per l’elezione del Presidente e non più di due candidature per gli altri membri del Consiglio di Presidenza, secondo le modalità che saranno definite dal Consiglio di Presidenza con apposito regolamento. La rosa dei candidati per la nomina a Presidente sarà composta da coloro che abbiano ricevuto non meno del 10% del numero complessivo di preferenze espresse dagli associati per corrispondenza. Per gli altri membri del Consiglio di Presidenza tale percentuale è del 5%.

Il Presidente è eletto dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, nella rosa di candidati formata in base alle preferenze espresse per corrispondenza dagli associati. Nel caso che nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voto viene eletto l’associato con maggiore anzianità all’interno dell’Associazione o, in caso di parità, il più anziano di età.

Il Presidente ed i membri del Consiglio di Presidenza durano in carica quattro anni e scadono con l’assemblea che approva il bilancio relativo al quarto esercizio e non possono essere rieletti consecutivamente, più di una volta. Il Consiglio di Presidenza nomina, al proprio interno, il Segretario generale-Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, che non costituiscono la maggioranza del Consiglio, gli altri provvedono a sostituirli individuandoli nell’ordine tra i primi dei non eletti dell’ultima elezione. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.

Il Consiglio di Presidenza è convocato con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, con avviso dell’avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, fax o messaggio di posta elettronica, con avviso dell’avvenuta ricezione, da inviarsi almeno quarantotto ore prima, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare.

Le adunanze del Consiglio di Presidenza e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio di Presidenza si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

  • che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
  • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione in tempo reale sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal soggetto verbalizzante.

E’ fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni di Consiglio di Presidenza. Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo o comunque, se inferiori, a quelle tenute nel corso di un intero esercizio sociale, è considerato dimissionario.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

Le sedute del Consiglio di Presidenza sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Poteri del Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione compresi, fra gli altri, quelli di:

  • assicurare il conseguimento degli scopi dell’Associazione;
  • convocare le assemblee;
  • deliberare sull’ammissione di nuovi associati e adottare i provvedimenti di decadenza ed esclusione;
  • redigere i bilanci preventivi e consuntivi;
  • redigere regolamenti e norme per l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione da sottoporre all’assemblea per l’approvazione;
  • acquistare e alienare beni mobili e immobili; accettare eredità e legati; determinare l’impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell’Associazione;
  • sottoporre all’assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
  • negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie a favore dell’Associazione, il tutto fino ad un importo massimo di Euro 20.000 (ventimila);
  • decidere la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;
  • costituire e/o aderire ad associazioni, fondazioni, società, associazioni temporanee, joint ventures, consorzi, reti, sottoscrivere protocolli d’intesa e in generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi;
  • conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;
  • promuovere e/o organizzare eventi (seminari, giornate di studio, convegni, ecc.) finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico sugli scopi dell’Associazione;
  • deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all’assemblea o ad altri organi.